Art. 1.

      1. Il Servizio sanitario nazionale assicura l'erogazione delle prestazioni sanitarie di propria competenza a favore del personale militare in ferma volontaria in modo efficace e tempestivo, nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
      2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli allievi delle accademie e delle scuole militari, nonché al personale militare in servizio permanente effettivo ovvero richiamato che, per ragioni di servizio, si trova temporaneamente in località diversa dalla sede di servizio.
      3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 ha diritto di accedere ai presìdi e ai servizi di assistenza di qualsiasi struttura del Servizio sanitario nazionale esistente nel territorio in cui si trova per ragioni di servizio, anche attraverso il servizio sanitario militare.
      4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli indirizzi per la disciplina dei rapporti tra il servizio sanitario militare e il Servizio sanitario nazionale e per la determinazione delle modalità di erogazione delle prestazioni atte a garantire al personale militare di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo un'assistenza sanitaria efficace e tempestiva.
      5. Con decreto del Ministro della difesa sono apportate modifiche al regolamento sul servizio sanitario militare territoriale,

 

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di cui al regio decreto 17 novembre 1932, al fine di adeguarne le disposizioni a quanto previsto dal presente articolo.
      6. Dall'attuazione delle disposizioni dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.